Diagnosi Energetica

AI SENSI DELLA UNI CEI EN 16247 e D.LGS. 102/14:

Obblighi e opportunità del 2023

Nel corso del 2023 avrà luogo, a livello nazionale, la terza sessione di diagnosi energetiche obbligatorie, che vedrà alcuni soggetti di impresa sottoporre, il proprio processo produttivo o il proprio servizio, a tale procedura con l'obiettivo di evidenziare gli sprechi nei propri siti/stabilimenti e definire le soluzioni per aumentare la propria efficienza energetica e quindi il risparmio economico.

I soggetti obbligati alla diagnosi energetica da eseguire sui consumi 2022 e presentare ad Enea entro il 5/12/23:

  • Grandi imprese che hanno svolto l'ultima diagnosi energetica nel 2019 sui consumi 2018;
  • Imprese elettrivore (ex energivore) che hanno svolto l'ultima diagnosi energetica nel 2019 sui consumi 2018;
  • Aziende classificabile come grande impresa dal 2021 che ha mantenuto i requisiti anche nel 2022;
  • Imprese elettrivore inserite negli elenchi CSEA a partire dal 2022;
  • Imprese gasivore che hanno presentato domanda a CSEA per il 2023;
  • Imprese associate/collegate a grandi imprese;

Sono soggetti obbligati alla diagnosi energetica e passibili di sanzioni tra i 4.000 ed i 40.000 €

  • Grandi imprese che hanno svolto l'ultima diagnosi energetica nel 2018 o in anni precedenti.
  • Imprese elettrivore (ex energivore) che hanno svolto l'ultima diagnosi energetica nel 2018 o in anni precedenti.
  • Aziende classificabili come grande impresa dal 2020 o in anni precedenti e non hanno ancora svolto alcuna diagnosi energetica.
  • Imprese elettrivore inserite negli elenchi CSEA dal 2021 o in anni precedenti e non hanno ancora svolto alcuna diagnosi energetica.
  • Imprese gasivore che hanno presentato autocertificazione per il 2022 e non hanno ancora svolto alcuna diagnosi energetica.

Inoltre, le imprese che adottano un sistema di gestione volontaria (EMAS, EN ISO 50.001, EN ISO 14.001) sono esonerate dall'obbligo della diagnosi energetica a condizione che il sistema di gestione adottato includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all'allegato 2 del D.Lgs 102/2014.

Tutte le imprese soggette a diagnosi energetica, indipendentemente dall'anno di ultima esecuzione della diagnosi, sono obbligate a comunicare i risparmi energetici conseguiti nel 2022 entro il 31/03/23.