Con risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - primo trimestre 2023.
Entro la data del 31 dicembre 2023, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Via libera dell’Agenzia delle Entrate ai codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - primo trimestre 2023.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, legge n. 197/2022) ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. In particolare, l’art. 1 prevede:
- al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al periodo precedente e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- ai commi 45 e 46, il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.
Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 8/E/2023 ha istituito i codici tributo:
- 7010 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- 7011 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- 7012 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- 7013 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- 7014 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.